Statuto
Approvato con deliberazione dell’Assemblea straordinaria del 29 Giugno 2007
Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
1. Su iniziativa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Modena è costituita ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, con sede in Modena, via Ganaceto 134, presso la Camera di Commercio di Modena la società cooperativa, a mutualità prevalente, denominata AGROFIDI SOCIETA' COOPERATIVA, cooperativa di garanzia collettiva fidi fra le aziende agricole della provincia di Modena.
2. La cooperativa è un confidi ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n.269, convertito in legge 24 novembre 2003 n.326 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La cooperativa è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.
4. Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.
Art. 2 - DURATA
1. La cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e può essere prorogata una o più volte dall’assemblea straordinaria.
Art. 3 - SCOPO SOCIALE
1. La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.
2. La cooperativa si prefigge di promuovere lo sviluppo e l’affermarsi delle attività aziendali dei soci, sia in forma individuale sia in forma societaria e collaborare e partecipare allo sviluppo ed al consolidamento del movimento cooperativo e mutualistico.
3. In particolare lo scopo della cooperativa è di consentire, agevolare e migliorare le condizioni e le possibilità di accesso al credito delle imprese socie.
Art. 4 - OGGETTO SOCIALE
1. La cooperativa si propone di assistere e agevolare i propri soci nelle operazioni di finanziamento bancario e nelle operazioni finanziarie assimilabili.
2. A tale fine la società può svolgere nei confronti dei propri soci, con valutazioni indipendenti dal numero ed entità delle quote sottoscritte o versate da ciascuno di essi, le seguenti attività:
a) l’attività di informazione, consulenza e assistenza alle imprese socie per il reperimento e il migliore utilizzo dei capitali di credito e la prestazione di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese;
b) l’attività di erogazione di contributi alle imprese socie per il raggiungimento delle migliori condizioni economiche sui finanziamenti ottenuti tramite la società;
c) l’attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti alle imprese socie da parte di aziende e istituti di credito, società e enti finanziari.
3. La società può aderire a consorzi di cooperative e a organismi federativi, consortili e associativi e compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari e ogni altra attività, anche non strettamente prevista nello statuto, purchè ritenuta necessaria o utile al raggiungimento degli scopi sociali.
4. La società può assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, qualora ciò sia ritenuto necessario o utile al raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 5 - FONDO RISCHI E FIDEJUSSIONI
1. La società a garanzia dei finanziamenti concessi ai propri soci provvede a costituire uno o più fondi rischi, che vengono depositati a cauzione presso una o più aziende e istituti di credito, società e enti finanziari convenzionati.
2. Alla formazione di tali fondi rischi può essere destinata in tutto o in parte una percentuale, da calcolare in aggiunta agli interessi corrisposti dai soci beneficiari dei finanziamenti, che viene fissata nelle convenzioni.
3. I suddetti fondi rischi devono essere costituiti sotto forma di conti fruttiferi o investiti in titoli di Stato o dallo stesso garantiti e depositati presso una o più aziende e istituti di credito, società e enti finanziari convenzionati.
4. I proventi dei fondi rischi sono di competenza della società, cui compete anche la gestione dei fondi stessi.
5. Il recesso e l’esclusione del socio non danno diritto alla restituzione di quanto da questi versato a tali fondi.
6. La società a garanzia dei finanziamenti concessi ai propri soci provvede altresì a raccogliere a favore di aziende e istituti di credito, società e enti finanziari singole fidejussioni, alle quali sono impegnati i soci stessi, con le modalità e per gli importi fissati nel presente statuto e nelle convenzioni bancarie.
7. Possono essere accettate fidejussioni anche da parte di terzi, da utilizzare insieme a quelle rilasciate dai soci.
Art. 6 - CONVENZIONI
1. Per l’attuazione del proprio oggetto sociale, la società procede secondo le modalità stabilite nel presente statuto alla stipulazione con una o più aziende e istituti di credito, società e enti finanziari di opportune convenzioni al fine di definire le condizioni per la concessione dei fidi ai propri soci e il regime delle corrispondenti garanzie.
2. In sede di stipula di dette convenzioni si procede in particolare alla determinazione delle modalità di:
a. richiesta e concessione dei finanziamenti;
b. costituzione del o dei fondi rischi e loro impegno a favore delle aziende e istituti di credito, società e enti finanziari convenzionati;
c. assunzione dell’impegno fidejussorio da parte dei soci, offerta di eventuali garanzie alternative e modalità di escussione delle stesse.
Art. 7 - SOCI
1. Il numero dei soci, non inferiore al limite fissato dalla legge, è illimitato.
2. Possono essere soci le imprese agricole, sia in forma individuale che in forma societaria, le cooperative di cui all’art. 2135 c.c. e le società di conduzione di terreni, purchè tali attività siano svolte in prevalenza nella provincia di Modena, anche se la sede dell’impresa è in altra provincia.
3. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo e la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulle domande di ammissione e ne dà comunicazione all’interessato.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
5. La deliberazione di ammissione diventerà effettiva e sarà annotata nel libro soci, a cura del consiglio di amministrazione, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento della quota inizialmente sottoscritta.
6. Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione, senza che detto versamento sia stato effettuato, la deliberazione diventerà inefficace.
7. Gli amministratori nella relazione di bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
8. Non possono essere soci:
a) le persone fisiche o giuridiche, che per qualsiasi motivo siano fallite o abbiano in corso procedure concorsuali di qualsiasi tipo, e le persone fisiche, che abbiano subito condanne a pene, che comportino l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
b) le persone giuridiche, i cui titolari abbiano subito condanne, che comportino l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Art. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI
1. I soci sono obbligati:
a) a versare la quota sociale nella misura minima di euro 103,29 (centotrè e ventinove);
b) qualora ottengano la concessione di un finanziamento tramite la società, al rilascio di una fidejussione di importo pari a 1/20 ( un ventesimo) del finanziamento ottenuto secondo le condizioni e modalità stabilite nelle convenzioni con aziende e istituti di credito, società e enti finanziari;
c) a rispettare gli obblighi previsti dal presente statuto e dalle convenzioni, che la società eventualmente stipuli con una o più aziende e istituti di credito, società e enti finanziari.
2. Ciascun socio è inoltre obbligato a corrispondere un eventuale contributo a copertura, anche parziale, delle spese correnti di gestione, qualora si evidenziasse la necessità e dietro specifica delibera del consiglio di amministrazione.
3. La società può richiedere prestiti ai soci nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 9 - RECESSO ED ESCLUSIONE
1. I soci cessano di fare parte della società nei casi previsti dalla legge, per recesso ed esclusione.
2. Ogni socio ha facoltà di recedere dalla società, solo nel caso in cui non abbia in corso un’operazione di finanziamento a proprio favore.
3. Il recesso deve essere comunicato alla società a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
5. Il socio receduto non viene liberato dalle obbligazioni assunte tramite la società, fino a quando non siano trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla comunicazione del recesso, come previsto dall’art. 2536 c.c.
6. Fino a tale termine il socio receduto rimane obbligato in relazione all’impegno fidejussorio sottoscritto per tutte le operazioni effettuate dalla società secondo le modalità previste nelle vigenti convenzioni.
7. L’esclusione del socio e la conseguente decadenza dal vincolo sociale, oltre che nel caso indicato all’articolo 2531 del codice civile, ha luogo nei seguenti casi:
- cessazione dell’attività dell’impresa per qualunque causa;
- sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla legge e/o dallo statuto per l’adesione alla società;
- interdizione, inabilitazione o condanna a una pena, che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici del titolare dell’impresa individuale o anche di uno solo dei soci dell’impresa costituita in forma di società di persone o del presidente del consiglio di amministrazione o amministratore unico dell’impresa costituita in forma di società di capitali;
- messa in liquidazione o dichiarazione di fallimento dell’impresa socia;
- decesso del titolare dell’impresa individuale.
8. In tale ultimo caso a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio della parità di trattamento, l’erede può subentrare al posto del socio defunto.
9. Nel caso che gli eredi siano più di uno, i loro diritti sono esercitati da un rappresentante comune.
10. Si ha inoltre l’esclusione, nel caso in cui il socio:
- non ottemperi agli obblighi previsti dalla legge, dal presente statuto, dalle convenzioni con le aziende e istituti di credito, società e enti finanziari ovvero alle delibere dell’assemblea o del consiglio di amministrazione o dal rapporto mutualistico;
- in qualunque modo, arrechi un danno alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini.
11. L’esclusione ha effetto dalla annotazione nel Libro soci da farsi a cura degli amministratori.
12. Il consiglio di amministrazione prende atto del recesso e delibera l’esclusione del socio.
13. La deliberazione relativa al mancato recepimento del recesso deve essere notificata all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento immediatamente, mentre la deliberazione relativa all’esclusione deve essere notificata con la stessa modalità entro 15 (quindici) giorni dalla deliberazione stessa.
14. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della raccomandata il provvedimento può essere impugnato davanti alla camera arbitrale della provincia di Modena in base all’art 19 del presente statuto.
15. Il recesso e l’esclusione non fanno venire meno gli obblighi assunti dal socio ai sensi del presente statuto e delle convenzioni con aziende e istituti di credito, società e enti finanziari.
16. La cessazione del vincolo sociale per qualsiasi causa in considerazione degli scopi mutualistici della società non dà diritto alla liquidazione della quota sociale, che resta acquisita al patrimonio della società.
Art. 10 - PATRIMONIO SOCIALE
1. Il patrimonio della società è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile e illimitato, formato:
1) da un numero di quote individuali, una per ogni socio, corrispondente al numero complessivo dei soci; ogni quota non dovrà essere inferiore al valore nominale di euro 103,29 (centotrè e ventinove) ciascuna, nè superiore al limte massimo fissato dalla legge;
2) dalle risorse proprie imputate a capitale sociale a norma dell'art. 1 comma 881 L. 27.12.2006 n. 296 o di analoghe disposizioni, che venissero emanate in materia;
b) dal fondo di riserva legale, che è costituito dal prelevamento non inferiore al 30,00% (trenta per cento) dell'utile netto dell'esercizio e dalle quote sociali non rimborsate ai soci, per i quali è cessato il vincolo sociale;
c) da eventuali riserve straordinarie;
d) da ogni altro fondo o accantonamento, costituito a copertura di particolari rischi, oneri futuri o investimenti;
e) da qualunque contributo, versamento o liberalità, che pervenissero alla cooperativa per essere impiegati al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
2. Qualora in base a disposizioni inderogabili di legge risultassero competere alla parte del capitale sociale di cui alla lett. a) n. 2) diritti amministrativi o patrimoniali di qualsiasi natura, gli stessi si intenderanno attribuiti automaticamente ai soci in proporzione alle quote da ciascuno conferite, costituenti la parte del capitale sociale di cui alla lett. a) n. 1).
3. La parte del capitale sociale di cui alla lett. a) n. 2), le riserve di cui alle lett. b) e c), i fondi e gli accantonamenti di cui alla lett. d) e gli elementi patrimoniali di cui alla lett. e) sono indivisibili anche alle condizioni di cui all'art. 12 L. 16.12.1977 n. 904 con esclusione quindi della possibilità della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita sociale che all'atto dello scioglimento delal cooperativa.
4. Il trasferimento delle quote è vietato.
Art. 11 - ESERCIZIO SOCIALE
1. L’esercizio della società va dal dì 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano ai sensi dell’art. 2364 del c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
3. Il consiglio di amministrazione dovrà altresì provvedere nell’ambito della relazione sulla gestione a indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
4. L’assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla destinazione dell’utile netto d'esercizio, destinandolo:
a) a riserva legale in misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) quanto residua ai fondi di riserva indivisibili.
ART. 12 - REQUISITI MUTUALISTICI
1. La società non ha fini di lucro, ha scopi mutualistici e si ispira ai requisiti mutualistici definiti nell’art. 26 D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni e pertanto è vietata la ripartizione delle riserve fra i soci sia durante la vita della società che all’atto dello scioglimento della cooperativa.
Art. 13 - ASSEMBLEA
1. L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
2. L’assemblea viene convocata in Modena o provincia dal presidente del consiglio di amministrazione mediante lettera, spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l’adunanza con l’indicazione dell’elenco delle materie da trattare, della data, del luogo e dell’ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione.
3. L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal o da un vice-presidente.
4. L’assemblea viene convocata almeno una volta all’anno e ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.
5. Per la determinazione delle competenze dell’assemblea ordinaria e di quella straordinaria si applicano le disposizioni fissate dal codice civile per le società per azioni.
6. In particolare l’assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
a) relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, nota integrativa e bilancio;
b) nomina e revoca dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero;
c) nomina del presidente e dei componenti del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
d) determinazione del compenso spettante agli amministratori, ai sindaci ed al presidente del collegio sindacale a norma dell’art. 2402 del codice civile e quando previsto, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
e) eventuali regolamenti di attuazione del presente statuto;
f) problemi e questioni di ordine generale.
7. L’assemblea straordinaria delibera invece:
a) sulle proposte di modificazione dello statuto;
b) sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
c) su ogni altro argomento, avente carattere di straordinarietà.
Art. 14 - VOTO E MAGGIORANZE
1. A ogni socio, che risulti iscritto da almeno 90 (novanta) giorni sul libro soci, spetta un solo voto, anche se si tratta di una società.
2. Il voto può essere dato per rappresentanza mediante semplice delega scritta, ma non può essere dato per corrispondenza.
3. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.
4. La rappresentanza non può essere conferita né ai consiglieri, né ai sindaci, né ai dipendenti della società.
5. Le deliberazioni dell’ assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto e con un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei presenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, anche per delega, con un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei presenti.
6. Delle deliberazioni dell’assemblea deve essere redatto verbale, da trascrivere sull’ apposito libro.
Art. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il consiglio di amministrazione è composto da non meno di cinque e da non oltre quindici membri, compreso il presidente e i vicepresidenti.
2. I consiglieri vengono scelti fra i soci o i rappresentanti di essi, se società o enti.
3. L'assemblea può stabilire che la designazione di un massimo di altri quattro consiglieri spetti a uno o più enti pubblici.
4. In tutti i casi il consiglio di amministrazione deve essere costituito per almeno i due terzi dei membri da titolari di aziende socie o loro rappresentanti, aventi titolo.
5. Possono fare parte del consiglio di amministrazione in veste di uditori permanenti con parere consultivo rappresentanti di organizzazioni professionali e di categoria, scelte dal consiglio di amministrazione.
6. Il presidente e gli altri membri del consiglio di amministrazione procedono alla sostituzione per cooptazione degli amministratori cessati dalla carica.
7. I consiglieri durano in carica tre esercizi sociali e possono essere rieletti.
8. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio in modo formale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri.
9. Il consiglio di amministrazione delibera validamente, quando sia intervenuta la maggioranza dei consiglieri in carica e a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
10. Il consiglio di amministrazione può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, pertinenti all’oggetto sociale e che non siano di competenza dell’assemblea.
11. In particolare esso può:
a) deliberare sull’ammissione di nuovi soci;
b) deliberare sull’entità dell’eventuale contributo annuo di gestione per il funzionamento della cooperativa;
c) decidere sul subingresso degli eredi del socio defunto;
d) deliberare sull’esclusione del socio ai sensi dell’art. 9 dello statuto;
e) stipulare convenzioni e contratti di ogni genere e tipo, inerenti all’attività della cooperativa;
f) stipulare convenzioni con aziende e istituti di credito, società e enti finanziari, provvedendo a nominare rappresentanti della cooperativa nei comitati previsti dalle convenzioni;
g) assumere e licenziare il personale della cooperativa e fissarne mansioni e retribuzioni.
12. Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri il presidente e uno o più vice-presidenti e ne determina l’eventuale remunerazione.
13. Il consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri, attinenti alla gestione della cooperativa, in tutto o in parte, al presidente o a un comitato di presidenza, costituito dal presidente e dai vice-presidenti.
14. Il consiglio di amministrazione può altresì nominare uno o più comitati tecnici con funzioni consultive.
Art. 16 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta la società, tanto nei rapporti interni quanto in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato di presidenza, vigila e cura assieme agli altri organi il funzionamento della società, promuove tutti gli atti giuridici necessari al raggiungimento degli scopi sociali e adempie a tutte le altre funzioni, a lui demandate dal presente statuto o che gli vengano delegate dai competenti organi sociali.
2. E’ di diritto presidente dell’assemblea, se l’assemblea stessa non provvede diversamente, e del comitato di presidenza.
In caso di impedimento le funzioni e le attribuzioni del presidente vengono assunte a ogni effetto dal o da uno dei vice-presidenti.
3. Il vice-presidente anziano per età sostituisce il presidente nelle funzioni di presidente dell’assemblea e del comitato di presidenza.
4. Il presidente ha la firma sociale per gli atti ufficiali della società e gli è consentito di delegarla a uno o più vice-presidenti.
5. Spetta al presidente convocare l’assemblea secondo le modalità di cui all’art. 13.
6. Il presidente non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.
Art. 17 - COLLEGIO SINDACALE
1. Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, iscritti al Registro istituito presso il Ministero della giustizia, nominati e funzionanti ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del codice civile.
2. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
3. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
ART. 18 - CONTROLLO CONTABILE
1. Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2409-bis del codice civile ed in presenza dei requisiti ivi indicati. In assenza di tali requisiti, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile, o da una società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. Il revisore contabile o la società di revisione sono nominati dall’assemblea ordinaria dei soci, sentito il collegio sindacale, per la durata di tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
3. Il controllo contabile è disciplinato dagli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.
ART. 19 - COLLEGIO ARBITRALE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio di Modena che sarà accreditata nell’istituendo Registro presso il Ministero della Giustizia.
2. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato libero di un Collegio Arbitrale da costituirsi e svolgersi secondo le norme della Camera Arbitrale della Provincia di Modena.
Art. 20 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. Le modalità per l’eventuale liquidazione della società, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e la determinazione dei poteri e dei relativi compensi sono demandati all’assemblea.
3. In caso di sciolgimento della società l'intero patrimonio residuato, dedotto soltanto il capitale sociale versato, deve essere devoluto in base a quanto previsto dall'art. 13 comma 19 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modifiche e integrazioni.
4. Per capitale versato si intende esclusivamente la parte del capitale sociale costituita con gli apporti dei soci e esistente in base al bilancio finale di liquidazione; pertanto la parte del capitale sociale derivante da imputazione di risorse proprie a capitale sociale è oggetto di devoluzione ai sensi del comma precedente.
Art. 21 - FONTI NORMATIVE
1. Eventuali regolamenti di attuazione del presente statuto hanno lo stesso valore delle norme statutarie.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge e del codice civile e in subordine quelle in materia di società per azioni. |